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Decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – REV aprile 2019 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L)

Il Decreto legislativo 81/08 è stato introdotto nell’ordinamento italiano il 9 aprile del 2008, con questo sottotitolo: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il citato articolo 1 della 123/2007 esprimeva l’esigenza di una nuova normativa in materia, e lo faceva chiedendo al Governo di realizzare una nuova legge entro nove mesi. Veniva espressa quindi l’esigenza di una normativa italiana nuova efficace e aggiornata, che divenisse rifermento unico per il mondo del lavoro, che unificasse e concentrasse su un solo punto adempimenti, obblighi, e conseguenti discussioni, aggiornamenti e dibattiti. Un elemento innovativo introdotto dal Testo Unico sulla sicurezza rispetto ai precedenti decreti, è rappresentato dall’obbligo, da parte del datore di lavoro, di valutare tra i rischi anche quelli connessi allo stress lavoro-correlato, riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, relativi alle differenze di genere, d’età e di provenienza da altri Paesi, inerenti alla specifica tipologia contrattuale, nonché i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili.

I parapetti “sono dispositivi di protezione collettiva (DPC) destinati alla protezione di persone e/o cose contro
le cadute dall’alto” e che sono costituiti “da almeno due montanti sui quali vengono fissati il corrente
principale, il corrente intermedio e la tavola fermapiede realizzabili con diversi materiali (ad es. legno, acciaio,
ecc)”.
Inoltre si indica che un parapetto normale è un parapetto che “soddisfa le seguenti condizioni (d.lgs. 81/08
All. IV 1.7.2.1):

  1. sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
  2. abbia un’altezza utile di almeno un metro;
  3. sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello
    superiore ed il pavimento;
  4. sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo
    cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione”.

Si segnala poi che il parapetto normale con arresto al piede è ‘un parapetto normale con fascia continua
poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri’ (d.lgs. 81/08 All. IV 1.7.2.2).

 

Entrata in vigore: 09/04/2008
Sostituisce: D.Lgs. 626/94
Anteprima indice: Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno 2016.pdf

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